Platea ampliata per benefici esposizione amianto.

5 Marzo 2019

Inps – Ricompresi i lavoratori che possono far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni. Utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

A chiarirlo – la circolare dell’Inps numero 34 del 27 febbraio 2019 (sotto allegata). Il documento recepisce così le novità contenute all’art. 1, co. 279, della l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

 

Ampliata la platea per i benefici degli esposti amianto.

Per effetto della legge di bilancio 2019. Difatti, dal 1° gennaio 2019, spiega l’istituto. Sono ricompresi anche i lavoratori che possono far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni. Questo per effetto della ricongiunzione contributiva. Nonché effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Questo in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante.

Utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Quest’ultima in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. 

I beneficiari sono ex lavoratori occupati nelle imprese. Se questi ultimi hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica.  Difatti che hanno terminato il loro rapporto di lavoro per effetto di chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati. Il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale. Inoltre che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dalle leggi attuali.

Inoltre interessa i lavoratori transitati verso forme pensionistiche obbligatorie. Queste ultime gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps (comprese forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria). In deroga al disposto dell’art. 1, co. 115, della L. n. 190/2014.

Art. 1, co. 279 della legge di bilancio. Somma anche i lavoratori che possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni. Difatti per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Perciò in relazione alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante,

 

Esposizione all’amianto. In cosa consiste il beneficio previdenziale.

Si ricorda, che il beneficio previdenziale per esposizione all’amianto, consiste nella maggiorazione della complessiva anzianità assicurativa e contributiva. Questo nel limite massimo di 5 anni. Per il perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità. Si potrà fruire dell’agevolazione. Purché, la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico avvenga entro il 2020. Nonché calcolata con le previgenti regole, alla predetta legge.

L’Inps, chiarisce che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in esame, non possono avere decorrenza anteriore.

  • al 2 gennaio 2019. Se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze infra mese.
  • ovvero al 1° febbraio 2019. Se a carico delle gestioni previdenziali che non prevedono decorrenze infra mese.

 

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