Per l’anno 2018, la misura è pari al 20% della rendita già erogata ai beneficiari.
Fissata la prestazione aggiuntiva dell’Inail a favore delle vittime dell’amianto per l’anno 2018.
La misura è pari al 20% della rendita già erogata ai beneficiari per lo stesso anno. Nonché a stabilirlo è il decreto interministeriale pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale .
La prestazione è destinata ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax. Ovvero, in caso di premorte, agli eredi degli stessi lavoratori. È una prestazione «aggiuntiva», nel senso che va a maggiorare in misura percentuale la rendita già fruita dai soggetti aventi diritto. Difatti sono quelli affetti da patologie dell’amianto, come già detto, o i loro eredi.
Inoltre la prestazione è finanziata da uno specifico «Fondo vittime per l’amianto». Istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 e operativo dall’anno 2011, che viene alimentato da una addizionale pagata dai datori di lavoro sui premi dovuti all’Inail. Infine la prestazione interessa oltre 20 mila aventi diritto, ai quali è erogata d’ufficio dall’Inail in due acconti e un conguaglio.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, invece, venne erogata in modalità una tantum.
A partire dall’anno 2011, si segue il procedimento con due acconti e un conguaglio. Le cui misure, sono fissate annualmente con decreto ministeriale. In genere la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Mentre il secondo acconto, è erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili del Fondo. In un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Infine, Il conguaglio è erogato entro i sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo.
Con il recente decreto, è stata stabilita la misura valida per l’anno 2018, pari al 20%, più alta rispetto agli ultimi anni . Per il pagamento, è previsto l’accredito su conto corrente bancario o postale o sul libretto di deposito o su carta prepagata con Iban. Oppure, tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero. Per importi non superiori a 1.000 euro è possibile anche il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.