Decreto rinnovabili FER 1: in arrivo nuovi incentivi per le imprese “green”.

11 Febbraio 2019
BENEFICIARI E REQUISITI.

 

Entro marzo 2019, saranno operativi nuovi incentivi a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili. L’iter di approvazione dello schema di decreto FER 1, notificato alla Commissione UE, è infatti quasi giunto al termine.

 

Tra le novità del decreto si segnalano.

L’accesso alle agevolazioni consentito solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro.

Il bonus per il fotovoltaico in sostituzione delle coperture in amianto o eternit e maggiori aiuti per l’autoconsumo. Nonché l’esclusione dalle agevolazioni degli impianti, che hanno già usufruito di incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

L’iter legislativo del decreto FER 1 è quasi al capolinea, sullo schema del provvedimento volto a incentivare la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione, solare fotovoltaico) si sono pronunciate sino ad oggi sia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Che oltre agli apprezzamenti sul testo ne ha messo in evidenza talune criticità, sia pure la Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Conferenza Stato-Regioni.

A seguito del parere negativo espresso dalla Conferenza Unificata, il 20 dicembre 2018, lo schema di decreto FER 1 è stato modificato per accogliere alcuni dei rilievi delle Regioni e poi inviato alla Commissione europea.
In merito a questa “bocciatura”, il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota pubblicata sul suo sito web, ha replicato che: “nonostante l’impegno di 250 milioni di euro all’anno per i prossimi 20 anni da parte del Governo per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il continuo confronto con gli stakeholder, la Conferenza Unificata ha espresso la propria contrarietà alle esigenze di tutela ambientale espresse dal MATTM e alla proposta del MiSE di inserire gli incentivi destinati alla geotermia più innovativa e a basso impatto ambientale nel decreto FER 2, attualmente allo studio e di prossima pubblicazione.”

Questi sono i rilievi formulati dalle Regioni, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto.

a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo (ved. le novità per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW su edifici).
b) maggiore attenzione a rifacimenti (per tale motivo sono stati inseriti aumenti nei contingenti sia per i registri, che passano da 80 a 120 MW, sia per le aste, passando da 500 a 620 MW);
c) maggior tempo per l’entrata in esercizio degli impianti ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della tariffa.
d) chiarimenti sugli aggregati di impianti.
e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che hanno iniziato i lavori. Se sono risultati idonei ma in posizione non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016. Questo,  sempreché entrino in esercizio successivamente all’ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto. Fermo restando, l’approvazione comunitaria.
f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti.
g) chiarimenti sull’utilizzo di componenti rigenerati. (in accoglimento di tale istanza, si prevede che per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento sia ridotta del 20%).

Novità dello schema di decreto.

Già da alcuni mesi, lo schema non prevede più l’accesso diretto agli incentivi, ma riconosce l’incentivo – come accennato – solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro, attraverso l’utilizzo di criteri competitivi o requisiti di priorità.
Oltre a ciò, il testo inviato a Bruxelles appare molto diverso rispetto alla versione originaria. prevedendo interessanti novità sul fronte dell’autoconsumo e dei contratti d’acquisto dell’energia (PPA-Power Purchase Agreement).
Non vi sono stati invece cambiamenti sulle decisioni del MiSE in tema di mini-idroelettriconé sulla proposta di spostare nel decreto FER 2 gli incentivi destinati alla geotermia più innovativa e a basso impatto ambientale.

Commissione UE.

Il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa, intervenendo alla presentazione dello studio di Federmanager realizzato con Aiee: “Una strategia energetica per l’Italia”, ha affermato che bisognerà attendere almeno altri trenta giorni per la risposta della Commissione UE. Presumibilmente, quindi, si arriverà sino all’inizio di marzo 2019.
In ogni caso, dovrà essere rivisto il calendario degli 8 bandi relativi alle procedure di asta e registro nel periodo 2019-2020. Atteso che l’apertura del primo bando nello schema inviato a Bruxelles risultava fissata per il 31 gennaio 2019.

Finalità.

Secondo l’art. 1 dello schema, il provvedimento, “in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1”.
Si tratta nello specifico dell’energia eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione, solare fotovoltaico. (come detto, manca la geotermia tradizionale).
Il provvedimento definirà incentivi e modalità di accesso volti a promuovere “l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)”.

Impianti beneficiari.

Potranno accedere agli incentivi, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili. (eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione, solare fotovoltaico). E che rientrano nelle seguenti categorie.
a) impianti di nuova costruzione. Integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW.
b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento. Qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia uguale o inferiore a 1 MW.
c) impianti oggetto di rifacimento di potenza uguale o inferiore a 1 MW.
Gli impianti di potenza superiore ai valori sopra indicati, potranno accedere agli incentivi partecipando a procedure competitive di aste al ribasso. Nei limiti di contingenti di potenza.

Gruppi di impianti.

L’unica modifica apportata ai gruppi di impianti, per i quali sono organizzati i bandi è quella che vede l’introduzione del nuovo Gruppo A-2. (al quale può essere riconosciuto il premio amianto).

impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa”.

Impianti fotovoltaici.

Gli impianti fotovoltaici che potranno essere incentivati, saranno quelli in possesso di entrambi i seguenti requisiti.

1) Solo quelli di nuova costruzione. E realizzati con componenti di nuova costruzione.
2) Quelli che rispettano il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole. (art. 65 del “decreto liberalizzazioni”, cioè il D.L. n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012).

In merito, viene riconosciuto il “premio amianto” agli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali, su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa).

Il “premio amianto” – pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta – si aggiunge agli incentivi sull’energia elettrica.
Consentendo di incentivare, non soltanto l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo.
Cosicché i soggetti interessati possano coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture.
Dal canto suo, il Gse dovrà rendere disponibile la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il “premio amianto”. Tale punto, accoglie la richiesta della Conferenza Unificata di dare maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo.
Come accennato, il decreto prevede altresì che la tariffa spettante sia ulteriormente ridotta “dell’1% all’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro”.
Questa formulazione della norma, estende così da 12 a 15 mesi, il lasso temporale che può frapporsi tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto. E questo, senza che il premio subisca un taglio.

Contratti di lungo termine.

Altre interessanti novità, sono state introdotte nella: “contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile”, i  PPA.
Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto FER1, il GME (Gestore dei Mercati Energetici SpA), dovrà avviare una consultazione pubblica.
Questo per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.
Sino a quando non sarà operativa tale piattaforma, il GSE dovrà rendere disponibile sul sito internet istituzionale le caratteristiche dei progetti. E dovrà promuovere l’incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti.
All’ARERA, che non dovrà più elaborare gli schemi contrattuali, spetterà invece il compito di definire, sia le modalità con le quali devono essere coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma, e sia le modalità con le quali le medesime spese e le spese di gestione devono essere recuperate dai soggetti che accedono alla piattaforma.

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